In Italia dopo anni di dubbi, incertezze e vuoti legislativi in merito all’applicazione delle pellicole oscuranti sui vetri degli autoveicoli, nel 2002 si è giunti ad una regolamentazione chiara ed ufficiale che toglie ogni dubbio circa la legalità delle pellicole. Infatti, la necessità di regolamentare l’installazione delle pellicole per vetri sugli autoveicoli è stata “accellerata” dall’esigenza di adeguarsi alle Direttive emanate dalla CEE, a fronte anche del libero scambio di merci imposto a tutti gli stati facenti parte della Comunità Europea.
Pertanto come citato, Il Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare ministeriale n. 1680M360 del 08/05/2002 che regolamenta in Italia, l’applicazione delle pellicole per vetri sugli autoveicoli, definendo nel contempo i parametri necessari per un' installazione a norma di legge.
In sintesi la circolare Ministeriale sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) indica quanto di seguito riportato:
- che sia apposto sulle pellicole il marchio identificativo del produttore;
- che le pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate;
- che vi sia l’esistenza di un certificato di omologazione (costituito all’estero);
- che vi sia un certificato/dichiarazione di conformità dell’installatore che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione
delle pellicole.
Naturalmente l’installazione delle pellicole per vetri, può interessare esclusivamente i vetri laterali posteriori ed il lunotto di tutti gli autoveicoli; quest’ultimo solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati.
Rimane, pertanto, il divieto di applicazione delle pellicole sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori, in quanto permane l’obbligo di lasciare invariato il campo utile di visibilità del guidatore (180°equivalenti a parabrezza e vetri laterali anteriori).
Ricordiamo che l’applicazione delle pellicole sui vetri del proprio veicolo non necessita di collaudo o revisione, e vi è l'obbligo di
aggiornare la carta di circolazione.
Ogni centro CARFILM, dopo aver eseguito l’installazione provvederà a rilasciare al cliente la seguente “documentazione di bordo”:
- copia del certificato di omologazione (costituito all’estero) riportante il numero di omologazione impresso sulla pellicola applicata dichiarazione di conformità attestante la regolare installazione in conformità alla vigente normativa.
- La medesima dichiarazione riporterà gli estremi dell’autoveicolo trattato mediante l’indicazione della Marca, Modello, Targa/Telaio e verrà indicata la tipologia di pellicola per vetro utilizzata.
Tutte le pellicole CARFILM sono omologate ed idonee all’installazione su qualunque tipologia di veicolo. Il centro CARFILM più vicino a voi saprà consigliarvi sulla giusta scelta della pellicola, potendo contare su una vasta gamma professionale di pellicole per vetro, classificate per tono/colore, trasparenza e relativa capacità di protezione solare o protezione individuale (pellicole di sicurezza per autoveicoli).
>>> Scarica la Circolare Ministeriale del 08/05/2002
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